Indennità di disoccupazione: cambiano i requisiti per ottenerla

Cambiano i requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione, conosciuta da tutti anche con l’acronimo NASpI: ecco i dettagli sulle novità.

Arrivano nuovi aggiornamenti sui requisiti per poter ottenere l’indennità di disoccupazione, nota a tutti come NASpI: questo sussidio, come ben sappiamo, nasce per dare un aiuto concreto a tutte quelle persone che, per determinati motivi, si sono ritrovate senza lavoro.

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Indennità di disoccupazione: cambiano i requisiti per ottenerla – casamatti.it

In merito al conteggio per il calcolo effettivo del lavoro, recentemente, la Cassazione (con la sentenza n.13558 2025) ha sottolineato come debbano rientrare anche i periodi di ferie e i riposi retribuiti, sempre parte del contratto che regola il rapporto di lavoro e dunque da tenere in considerazione.

Questa è decisamente una buona notizia per chi percepisce l’indennità di disoccupazione, anche se in pochi sanno che, ad oggi, sono cambiati i requisiti per poter poter effettivamente essere dichiarati idonei a ricevere il sussidio: arrivano i chiarimenti dall’INPS direttamente con una nuova circolare.

I nuovi requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI: il chiarimento dell’INPS

Come sottolineato nella circolare INPS n. 98/2025, i nuovi requisiti si applicano alle disoccupazioni verificatesi dal 1° gennaio 2025 in poi. La novità più importante riguarda le almeno tredici settimane di contribuzione richieste se, il lavoratore che vuole richiedere la NASpI, ha interrotto volontariamente un contratto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi precedenti ad una successiva cessazione involontaria.

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I nuovi requisiti per ottenere l’indennità di disoccupazione NASpI: il chiarimento dell’INPS – casamatti.it

Ovviamente, come specificato, il requisito è necessario solo se la prima cessazione, quella precedente alla seconda (per la quale si richiede l’indennità di disoccupazione) è avvenuta per dimissioni o risoluzione consensuale del contratto. Da questa nuova regola vengono escluse le dimissioni date per giusta causa o durante periodi tutelati (maternità o paternità) e le risoluzioni consensuali previste dall’art. 7 legge 15 luglio 1966, n. 604.

Rimane invariato invece il calcolo dei contributi utili per avere il requisito delle tredici settimane: sono contati quindi i contributi versati con lavoro subordinato, le settimane figurative per maternità obbligatoria, i periodi di congedo parentale, i giorni di astensione per malattia di figlio fino a gli otto anni e i periodi di contribuzione maturati nel settore agricolo sono cumulabili.

In sostanza, dunque, l’INPS specifica che questa normativa (introdotta dalla legge di Bilancio 2025) modifica esclusivamente le modalità di accesso all’indennità di disoccupazione, lasciando invece intatto il calcolo dell’indennità stessa; resta tutto invariato per la durata e l’importo pagato con la NASpI, e dunque per il calcolo bisogna fare affidamento su disposizioni comunicate precedentemente.

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